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Gli
Stati parti della presente Convenzione.
Considerato che, in
conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e
dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace del mondo.
Tenuto presente il
fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle
Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel
valore delta persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed
un migliore tenore di vita in un'ampia libertà.
Riconosciuto che le
Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni
individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza
distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso lingua, religione,
opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza,
nascita o altra condizione.
Ricordato che nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato
che l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza.
Convinti che la
famiglia, quale nucleo fondamentale della Società e quale ambiente naturale per
la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei
fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter
assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità.
Riconosciuto che il
fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve
crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e
comprensione.
Considerato che
occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella
società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle
Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza,
di libertà, di eguaglianza e di solidarietà.
Tenuto presente che
la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo e stata stabilita
nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella
Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959,
ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
nel Patto internazionale sul diritti civili e politici (in particolare negli
articoli 23 e 24) nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e
culturali (in particolare nell'articolo 19) e negli statuti e strumenti
pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali
operanti nel campo della protezione dell'infanzia.
Tenuto presente
che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, «il fanciullo,
a causa delta sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una
particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione
giuridica, sia prima che dopo la nascita».
Richiamare le
disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla
protezione al benessere dell'infanzia con particolare riferimento
all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione
41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'Insieme di regole
minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile
(«Regole di Bejing» risoluzione 40/33 dell'Assemblea generate del 29 novembre
1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle
situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX)
dell'assemblea generale, del 14 dicembre 1974).
Riconosciuto che in
tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di
particolare difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare
attenzione.
Riconosciuta
l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle
condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via
di sviluppo.
Hanno convenuto
quanto segue:
PARTE PRIMA
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione
s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a
meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.
Articolo 2
Gli Stati parti s'impegnano a
rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a
garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza
distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi
genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro
ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra
condizione.
Gli Stati parti devono adottare ogni
misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni
forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le
opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri
della sua famiglia.
Articolo 3
In tutte le decisioni riguardanti i
fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale
private o pubbliche, tribunali,
autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del
fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.
Gli Stati parti s'impegnano ad
assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere,
tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di
qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine,
prenderanno ogni misura appropriata di carattere Legislativo e amministrativo.
Gli Stati parte si impegnano ad
assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura
e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati
dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e
dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro
personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad
adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro
genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per
quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti
adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di qui dispongono e,
all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la
responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri
della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze
locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo,
di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle sue capacita evolutive,
l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli
riconosce la presente Convenzione.
Articolo 6
Gli Stati parti riconoscono che ogni
fanciullo ha un diritto innato alla vita.
Gli Stati parti Si impegnano a
garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del
fanciullo.
Articolo 7
Il fanciullo dovrà essere registrato
immediatamente dopo La nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad
acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri
genitori ed essere da essi accudito.
Gli Stati parti assicureranno
l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali ed
agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia,
in particolari in quelle situazioni in cui il fanciullo Si troverebbe altrimenti
privo di nazionalità.
Articolo 8
Gli Stati parti s'impegnano a
rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità
nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza
interferenze illegali.
Se il fanciullo viene illegalmente
privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi. gli
Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga
sollecitamente ristabilita.
Articolo 9
Gli Stati parti devono assicurare che
il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno
che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare
ricorsi contro tale decisione all'autorità giudiziaria, in conformità alle leggi
ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria
nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso può risultare
necessaria in casi particolari, quali quelli in cui si verifichino episodi di
maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti del fanciullo
o qualora, i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la
residenza del fanciullo.
In qualsiasi procedimento relativo ai
casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la
possibilità di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.
Gli Stati parti debbano rispettare il
diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di
mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i
genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo.
Allorquando tale separazione consegua
da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione,
l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa,
sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di
essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al
fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni
essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della
famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti
pregiudizievole al benessere dei fanciullo; Gli Stati parti devono accettarsi
inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna
conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.
Articolo 10
In conformità all'obbligo che incombe
agli Stati parti in virtù del paragrafo I dell'articolo 9, qualunque richiesta
presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o
di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame
dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine.
Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda non
comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della loro famiglia.
Un fanciullo i cui genitori risiedano
in stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze
eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i
genitori. A tal fine, e in conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti
in virtù del paragrafo I dell'articolo 9, gli Stati parti s'impegnano a
rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi
paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio paese. II diritto di
lasciare qualsiasi paese può essere oggetto esclusivamente alle restrizioni
previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza
nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le
libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti
nella presente Convenzione.
Articolo 11
Gli Stati parti devono adottare le
misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di
fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi d'origine).
A tal fine, gli Stati parte
promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione
agli accordi esistenti.
Articolo 12
Gli Stati parti devono assicurare al
fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla
liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto
peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.
A tal fine, verra in particolare
offerta al fanciullo La possibilità di essere ascoltato in qualunque
procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia
tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole
di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
Il fanciullo ha diritto alla libertà
di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere,
sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o
mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
L'esercizio di questo diritto può
essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano soltanto quelle previste
dalla legge e quelle necessarie:
a) al rispetto dei diritti e della
reputazione altrui;
b) alla salvaguardia della sicurezza
nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica
Articolo 14
Gli Stati parti devono rispettare il
diritto del fanciullo alla liberti di pensiero, di coscienza e di religione.
Gli Stati parti devono rispettare il
diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori di guidare il
fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue
capacità evolutive.
La libertà di manifestare la propria
religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle
Limitazioni di legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la
salute e la moralità pubblica, e la libertà ed i diritti fondamentali altrui.
Articolo 15
Gli Stati parti riconoscono i diritti
del fanciullo alla libertà di Associazione e alla libertà riunione pacifica.
L'esercizio di questi diritti non può
essere sottoposto a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e
che risultino necessarie in una società democratica, nell'interesse della
sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, o per
proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
Nessun fanciullo potrà essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, ne a lesioni illecite
del suo onore della sua reputazione.
Ogni fanciullo ha diritto ad essere
tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono
l'importante funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo
abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti
nazionali ed internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il
suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e
mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:
a) incoraggiare i mass-media a
diffondere un'informazione e programmi che presentino un'utilità sociale e
culturale per il fanciullo e che risultino conformi allo spirito dell'articolo
29;
b) incoraggiare la cooperazione
internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la
diffusione di un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da
diverse fonti culturali, nazionali ed internazionali;
c) incoraggiare la produzione e la
diffusione di libri per ragazzi;
d) incoraggiare i mass-media a
prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o
appartenenti a minoranze;
e) promuovere l'elaborazione di
appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro
l'informazione ed i programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle
disposizioni degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
Gli Stati parti Si devono adoperare al
massimo per garantire il riconoscimento del principi secondo cui entrambi i
genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo
del bambino. Le responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo
sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza, ai tutori..
Nell'assolvimento del loro compito essi debbono
venire innanzitutto guidati
dall'interesse superiore del fanciullo.
Al fine di garantire e di promuovere i
diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire
un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle
loro responsabilità in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare
lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.
Gli Stati parti devono adottare
appropriate misure per assicurare che fanciulli i cui genitori svolgano
un'attività lavorativa abbiamo il diritto di beneficiare di servizi e di
strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi
requisiti per usufruirne.
Articolo 19
Gli Stati parti adotteranno ogni
misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa
per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o
brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o
sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre e sotto la tutela dei suoi
genitori, o di uno di essi, del tutore e dei tutori o di chiunque altro se ne
prenda cura.
Tali misure protettive comprenderanno,
all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali mirati
a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato
nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto,
di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di
maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere
procedure d'intervento giudiziario.
Articolo 20
Un fanciullo che venga privato,
permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo
proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente, avrà diritto a
speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.
Gli Stati parti debbono garantire a
tale fanciullo una forma di cura ed assistenza alternative in conformità alla
loro legislazione nazionale.
Tale assistenza alternativa può
comprendere, tra l'altro, l'affidamento, la «kafala» prevista dalla Legge
islamica, l'adozione o, in caso di necessita, la sistemazione in idonee
istituzioni per 'infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito
conto della necessità di garantire una certa continuità nell'educazione del
fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che riconoscono do
autorizzano il sistema dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore
del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:
a) assicurare che l'adozione del
bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che verifichino, in
conformità alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le
informazioni pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver luogo tenuto
conto della situazione del fanciullo
rispetto ai genitori, ai parenti ed ai
tutori e che, all'occorrenza, le persone interessate abbiano dato il loro
assenso consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e
consigli necessari in materia;
b) riconoscere che l'adozione in un
altro paese può essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al
fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia
affidataria o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel
suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;
c) assicurare, in caso di adozione in
altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni
equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a Livello nazionale;
d) prendere tutte le debite misure
atte a garantire che, nell'adozione in un altro paese, la sistemazione del
fanciullo non comporti un lucro finanziano illecito per quanti vi siano
implicati;
e) perseguire gli obiettivi del
presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e
compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del
fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi
competenti.
Articolo 22
Gli Stati parti devono prendere
appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status
di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure
internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o da
qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza
umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani e
di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.
A tal fine, gli Stati parti devono
fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto
dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non
governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni e per
rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino
rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione
della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati né i genitori, né alcun
altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai
principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui
fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o
permanentemente dell'ambiente familiare.
Articolo 23
Gli Stati patti riconoscono che un
fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita
soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e
faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.
Gli Stati patti riconoscono al
fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la
concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in
possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura,
dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle
condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri
che si prendano cura di lui.
In relazione ai particolari bisogni di
un fanciullo disabile, l'assistenza fornita in conformità il paragrafo 2 sarà
gratuita, ogniqualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse
finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciulli, e sarà intesa
ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed
usufruire di istruzione, addestramento cure sanitarie servizi di riabilitazione,
preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al
fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo
possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.
Gli Stati parti devono promuovere
nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di informazioni
adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medico,
psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di
informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione
professionale, nonché l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli
Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro
esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà
rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
Gli Stati parti riconoscono il diritto
del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e
mentale e la fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono
sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritte di
beneficiare di tali servizi.
Gli Stati parti si sforzano di
perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono
prendere misure appropriate per:
a) ridurre il tasso di mortalità
neonatale ed infantile;
b) garantire a tutti i bambini la
necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed
ai servizi sanitari di base;
c) combattere le malattie e la
malnutrizione nel quadre delle cure mediche di base mediante, tra l'altro
l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati
alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenute conto dei rischi di inquinamento
ambientale;
d) garantire appropriate cure mediche
alle madri in stato di gravidanza;
e) garantire che tutti i membri della
società, in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di
conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi
dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione
degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di
queste informazioni;
f) sviluppare la medicina preventiva,
l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di
pianificazione familiare
Gli Stati parti devono prendere tutte
le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che
possano risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
Gli Stati parti s'impegnano a
promuovere e ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di
garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in
questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo
saranno tenuti in particolare considerazione.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al
fanciullo sottoposto dalle autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento
fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di
qualsiasi sistemazione.
Articolo 26
Gli Stati parti riconoscono ad ogni
fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle
assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perché questo diritto
venga pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione interna.
Tali prestazioni dovrebbero essere
garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle
specifiche condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del sue
mantenimento, nonché di ogni altra considerazione pertinente in materia per
quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciulle o a suo nome.
Articolo 27
Gli Stati parti riconoscono il diritto
di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente alto a garantire il suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
I genitori e le altre persone aventi
cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità di assicurare, nei
limiti delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le
condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
Gli Stati parti, sulla base delle
condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per
assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di
questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire un'assistenza materiale e
programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il
vestiario e l'alloggio.
Gli Stati parti adotteranno
appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilità di garantire il
sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una
responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia sul proprie territorio che
all'estero. In particolare, allorquando la persona avente una responsabilità
finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati
parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula di
trattati in materia l'adozione di altri appropriati strumenti.
Articolo 28
Gli Stati parti riconoscono il diritto
del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena
realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in
particolare:
a) rendere l'istruzione primaria
gratuita ed obbligatoria per tutti;
b) promuovere lo sviluppo di varie
forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle
utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate
quali l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di
un'assistenza finanziaria nei casi di necessità;
c) rendere l'istruzione superiore
accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
d) rendere l'informazione educativa e
l'orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
e) prendere provvedimenti atti ad
incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di
abbandono.
Gli Stati parti devono prendere ogni
misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita
rispettando la dignità umana del fanciullo ed in conformità alla presente
Convenzione.
Gli Stati parti devono promuovere a
favorire la cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare
al fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel
mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed
ai metodi di insegnamento. A queste proposito i bisogni dei paesi in via di
sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.
Articolo 29
Gli Stati parti concordano sul fatto
che l'educazione del fanciullo deve tendere a:
a) promuovere lo sviluppo della
personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e
fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;
b) inculcare nel fanciullo il rispetto
del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dei principi enunciati
nello Statuto delle Nazioni Unite;
c) inculcare al fanciullo il rispetto
dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali,
nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui
è originario e delle civiltà diverse dalla propria;
d) preparare il fanciullo ad assumere
le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di
comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia
tra tutti i popoli gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine
autoctona
e) inculcare nel fanciullo il rispetto
per l'ambiente naturale.
Nessuna disposizione del presente
articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella
libertà degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative,
a condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo
siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali istituti risulti conforme
alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistano minoranze
etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo
che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere
privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o
praticare religione o di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri
membri del suo gruppo.
Articolo 31
Gli Stati parti riconoscono al
fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita
culturale ed artistica.
Gli Stati parti devono rispettare e
promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale
ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di natura
ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.
Articolo 32
Gli Stati parti riconoscono il diritto
del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi
tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia
nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale e sociale.
Gli Stati parti devono prendere misure
di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire
l'applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni
pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in
particolare:
a) fissare l'età minima per essere
ammessi ad un impiego;
b) stabile un'appropriata disciplina
in materia di orario e di condizioni di lavoro;
c) stabilire pene o altre sanzioni
adeguate per garantire l'effettiva applicazione di queste articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti devono adottare ogni
appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed
educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali,
e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di
tali sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti s'impegnano a
proteggere il fanciullo conto ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza
sessuale. A tale fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura
adeguata su piano nazionale, bilaterale, multilaterale, per prevenire:
a) l'induzione o la coercizione di un
fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite;
b) lo sfruttamento dei fanciulli nella
prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;
c) lo sfruttamento dei fanciulli in
spettacoli e materiali pornografici.
Articolo 35
Gli Stati parti devono prendere ogni
misura appropriata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire
il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto
qualunque forma.
Articolo 36
Gli Stati parti devono proteggere il
fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto
del sue benessere.
Articolo 37
Gli Stati parti s'impegnano a
garantire che:
a) nessun fanciullo sia soggetto a
tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena
capitale, né l'ergastolo senza possibilità di liberazione debbano venire
irrogate per reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;
b) nessun fanciullo debba essere
privato della sua libertà illegalmente e arbitrariamente. L'arresto, la
detenzione e l'imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati
esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più breve possibile;
c) qualsiasi fanciullo privato della
libertà debba essere trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e
secondo modalità che tengano conto delle persone della sua età. In particolare
qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli
adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile
nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i
contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salve
circostanze particolari;
d) qualsiasi fanciullo privato della
libertà debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza
legale o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la
legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un tribunale e un'altra
autorità competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida
decisione sul suo caso.
Articolo 38
Gli Stati parti s'impegnano a
rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale
umanitario, applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela Si estenda
ai fanciulli.
Gli Stati parti devono adottare ogni
possibile misura per garantire che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni
prenda direttamente parte alle ostilità.
Gli Stati parti devono astenersi dal
reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che non abbia compiuto il 15mo
anno di età ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno di dare la
precedenza ai più anziani.
In conformità all'obbligo che loro
incombe in virtù del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile
durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile
misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto
armato.
Articolo 39
Gli Stati parti adotteranno ogni
appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il
reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza,
di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di
trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato.
Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute,
il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
Gli Stati parti riconoscono il diritto
del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale
ad essere trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di
dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali altrui, e che tenga conto della sua età, non che dell'esigenza di
facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un ruolo
costruttivo in seno a quest'ultima.
A tal fine, e tenuto conto delle
pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono
garantire in particolare che:
nessun fanciullo sia perseguito,
accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di
atti o omissioni che non erano proibiti dal diritto nazionale o internazionale
nel momento in cui furono commessi;
qualsiasi fanciullo sospetto o
accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie:
essere considerato innocente fino a
che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata
essere sollecitamente e direttamente
infermato delle accuse a sue carico, o all'occorrenza tramite i suoi genitori o
tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e
presentazione della sua difesa;
avere la propria causa istruita senza
indugi da un organo giudiziarie o da un'autorità competente, indipendente e
imparziale, in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o
con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerate contrario
all'interesse superiore del fanciullo, in particolare in ragione della sua età o
condizione, nonché di quella dei suoi genitori o tutori;
non essere obbligato a testimoniare o
a confessarsi colpevole, interrogare o far interrogare testimoni a carico, ed
ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico in
condizioni di uguaglianza;
se considerato colpevole di aver
infranto la legge penale, presentare appello contro tale pronunciamento e
qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza giuridica e a
un'attività competente, indipendente e imparziale di grado più elevato, come
stabilito dalla legge;
avvalersi dell'assistenza gratuita di
un interprete, qualora non sia in grado di parlare e di comprendere la lingua
utilizzata;
avere il pieno rispetto della sua
«privacy» in tutte le fasi del procedimento.
Gli Stati parti devono cercare di
promuovere l'adozione di leggi, procedure, l'insediamento di autorità e di
istituzioni riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o
riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare
s'impegneranno a:
fissare un'età minima al di sotto
della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la
legge penale;
adottare misure, ogniqualvolta risulti
possibile ed auspicabile, per trattare i casi di tali fanciulli senza far
ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umane e le
garanzie legali siano pienamente rispettati.
Saranno previste norme relative alla
tutela, all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento
familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale nonché a
soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i
fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato
sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso.
Articolo 41
Nessuna disposizione di questa
Convenzione pregiudicherà il dettate di qualsiasi normativa che risulti più
favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:
a) nella legislazione di uno Stato
parte, oppure
b) nel diritto internazionale in
vigore in quello Stato.
PARTE SECONDA
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far
conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo
ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.
Articolo 43
Al fine di esaminare i progressi
compiuti dagli Stati parti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti
in virtù della presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del
fanciullo, che svolgerà le funzioni quì sotto indicate.
Il Comitato sarà composto di 10
esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato
dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati
parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di
un'equa ripartizione geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.
I membri del Comitato saranno eletti a
scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate dagli Stati
parti. Ciascuno Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.
La prima elezione dei membri del
Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore
della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi
dalla data di ciascuna elezione, Il Segretario generale delle Nazioni Unite
invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporgli i rispettivi
nominativi entro due mesi. II Segretarie generale preparerà quindi una lista in
ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli Stati parti
che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della Convenzione.
L'elezione sarà effettuata nel corso
di una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede
delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richiede il
quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che
avranno ottenuto il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei
rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
I membri del Comitato saranno eletti
per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono
rieleggibili. II mandato di cinque dei membri eletti alla prima elezione scadrà
al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi
cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
In caso di morte di un membro del
Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio
compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro
provvederà a designare un'altro esperto tra i propri cittadini fino alla
scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
Il Comitato adotta il suo regolamento
interno.
Il Comitato elegge il suo Ufficio per
un periodo di due anni.
Le riunioni del Comitato si terranno
normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo
appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno.
La durata delle sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da
una riunione degli Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione
dell'Assemblea generale.
10 bis. II Segretario generale delle
Nazioni Unite fornirà il personale necessario ed i locali atti ad assicurare
l'efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente
Convenzione.
(Con l'approvazione dell'Assemblea
generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione,
riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità
ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti
sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento delle
loro funzioni).
(Gli Stati parti prendono a loro
carico le spese relative allo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del
Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi
del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo
10 bis di queste articolo).
Articolo 44
Gli Stati parti s'impegnano a
sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite,
rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti
nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di
questi diritti:
a) entro due anni dall'entrata in
vigere della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) successivamente ogni cinque anni.
I rapporti redatti in base a questo
articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che impediscano agli
Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente
Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che
consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione della
Convenzione in quel paese.
Lo Stato parte che abbia presentato un
rapporto iniziale completo non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai
sensi del paragrafo I/b a ripetere le informazioni di base precedentemente
fornite.
Il Comitato può richiedere agli Stati
parti ogni ulteriore informazione relativa all'applicazione della Convenzione.
Il Comitato sottoporrà all'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due
anni, rapporti sulle proprie attivita.
Gli Stati parti s'impegneranno a
garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel proprie paese.
Articolo 45
Alle scopo di promuovere l'effettiva
applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale
nel campo disciplinate della Convenzione medesima:
a) Le agenzie specializzate, l'UNICEF
ed altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare
in occasione dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente
Convenzione facenti capo al loro mandato. II Comitato può invitare le agenzie
specializzate, I'UNICEF e qualsiasi altro organismo competente che riterrà
appropriato a fornire pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di
rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate e l'UNICEF a
sottoporgli rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori di
rispettiva competenza.
b) Il Comitato trasmette, se le
ritiene opportune, alle agenzie specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi
competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o
indichi un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle
osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su questa
richiesta o indicazioni;
c) Il Comitato può raccomandare
all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo
nome studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;
d) Il Comitato può formulare
suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle informazioni
ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali
suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato
e sottoporsi all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali
commenti degli Stati parti.
PARTE TERZA
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla
firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione e soggetta a
ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione resterà aperta
all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati
presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
La presente Convenzione entrerà in
vigere trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di
adesione.
Per lo Stato che ratifichi la presente
Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o
di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito
dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.
Articolo 50
Ogni Stato parte può proporre un
emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. II Segretario generale comunicherà le
proposte di emendamento agli Stati parti pregando loro di informarle se sono
favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare
dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla data
di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore
di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli
auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza
degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Qualsiasi emendamento adottato in
conformità al paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore una volta approvato
dall'Assemblea ed accettate dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti
della presente Convenzione.
Dopo la sua entrata in vigore,
l'emendamento vincola quegli Stati che lo abbiano accettato, mentre gli altri
Stati restano vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi
emendamento esse abbiano accettato.
Articolo 51
Il Segretario generale riceverà e
comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al
memento della ratifica o dell'adesione.
Non sarà consentita una riserva
incompatibile con l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione
Le riserve possono essere ritirate in
qualsiasi memento mediante notifica indirizzata al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale
notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
Articolo 52
Uno Stato parte può denunciare la
presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo
la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.
Articolo 53
II Segretario dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite e il depositario della Convenzione.
Articolo 54
La presente Convenzione, i cui testi
in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede,
sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
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