|
L'articolo 37 della
nostra Costituzione stabilisce che alla donna lavoratrice debbono essere
assicurate condizioni di lavoro che le consentano "l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare".
Per poter rendere attuabile nella pratica questo principio
teorico, varie leggi si sono susseguite nel corso del tempo; proprio di recente,
è stata varata la legge n° 53 dell'8/3/2000
(intitolata
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA')
che integra l'ormai storica legge n° 1204 del 1971. Gli argomenti più importanti
da vagliare sono: la conservazione del posto di lavoro; i periodi di astensione
per maternità; i sussidi e i permessi, retribuiti o no.
GARANZIE SUL POSTO DI
LAVORO
La donna incinta non può
essere licenziata dal datore di lavoro nel
periodo compreso tra l'inizio della gestazione e il compimento del primo anno di
età del bambino, salvo che per colpa grave (ad esempio furto), cessazione
dell'azienda, scadenza del contratto a termine. In caso di licenziamento la
donna ha il diritto di chiedere, agendo per vie legali, la reintegrazione nel
posto di lavoro e il risarcimento dei danni. Durante questo arco di tempo la
lavoratrice non può nemmeno essere messa in cassa integrazione o essere soggetta
a riduzione dell'orario di lavoro. Dall'inizio della gravidanza fino a sette
mesi dopo il parto non può essere adibita al trasporto e al sollevamento di pesi
o a lavori pericolosi. Le dimissioni volontarie della madre lavoratrice devono
essere comunicate all'Ispettore del lavoro, che deve dare la propria
approvazione per renderle efficaci. Con questo sistema si cerca di scoraggiare
la pratica, per fortuna sempre più rara, di far firmare alle lavoratrici appena
assunte una lettera di dimissioni con la data in bianco, da utilizzare in caso
di maternità.
ASTENSIONE DAL LAVORO
E INDENNITA'
Un'importante novità prevista dalla recente legge 53/00
riguarda l'astensione per maternità: infatti, mentre in precedenza l'astensione
obbligatoria dal lavoro riguardava
obbligatoriamente il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta
del parto e i tre mesi successivi, è ora possibile una maggiore elasticità. La
lavoratrice può infatti scegliere (previa attestazione medica che tale scelta
non comporti alcun rischio per la salute della mamma e del bambino) di far
"slittare" in avanti il periodo di sospensione dal lavoro, da un mese prima
della data presunta del parto fino a quattro mesi dopo la nascita del bambino.
In questi mesi le lavoratrici dipendenti ricevono un'indennità pari all'80%
della retribuzione, pagata dall'INPS tramite il datore di lavoro. Molti
contratti di categoria prevedono poi che l'azienda integri l'indennità per
portarla alla pari con lo stipendio.
Notevoli cambiamenti anche per
quanto riguarda i successivi periodi di astensione facoltativa: è infatti ora
possibile sia alle mamme che ai papà, nei primi 8 anni di vita del bambino,
usufruire di un periodo di astensione pari complessivamente a 10 mesi, secondo
le seguenti regole: alla madre spetta un periodo (continuativo o frazionato) non
superiore ai 6 mesi, e così pure al padre; in questo ultimo caso, però nel caso
in cui il papà si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi è previsto un "bonus" che
porta a 7 i mesi complessivi di astensione facoltativa utilizzabili dal
genitore.
Godono di questi diritti tutte le
lavoratrici dipendenti, comprese quelle che lavorano in enti pubblici o come
socie di cooperative. Le lavoratrici autonome, le artigiane, le commercianti
devono fare richiesta dell'indennità per l'astensione obbligatoria direttamente
agli uffici dell'INPS. Le libere professioniste iscritte ad una delle varie
casse previdenziali (del notariato, degli avvocati, dei farmacisti, dei
veterinari, dei medici, dei geometri, dei dottori commercialisti, degli
ingegneri e architetti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro) hanno
diritto ad una indennità di maternità per i due mesi precedenti e i tre mesi
successivi al parto, dietro presentazione di domanda alla rispettiva cassa di
appartenenza. Anche le collaboratrici familiari e le baby-sitter hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro e all'indennità, che viene pagata
dall'INPS, ma solo se nei due anni precedenti hanno versato un certo numero di
contributi. Se si presenta all'INPS la propria domanda di indennità, bisogna
ricordarsi di farlo entro un anno dall'inizio dell'astensione dal lavoro,
presentando la documentazione agli uffici INPS della propria città: se si
lasciano scadere i termini, si perde il diritto di sussidio.
Il diritto all'astensione
facoltativa riguarda solo le lavoratrici e i
lavoratori dipendenti e non ne hanno diritto le artigiane, le commercianti, le
libere professioniste, le collaboratrici familiari. Durante questo periodo si
percepisce una indennità pari al 30% dello stipendio per un tempo massimo
complessivo, per entrambi i genitori, di 6 mesi e fino al terzo anno di età del
bambino; per le astensioni facoltative fruite nel periodo tra il terzo e
l'ottavo anno di vita del bambino, l'indennità viene riconosciuta solo per
redditi al di sotto di parametri predeterminati. Durante il periodo di
astensione facoltativa si maturano l'anzianità di servizio, ma non le ferie. Il
periodo di astensione facoltativa viene conteggiata ai fini del Tfr (trattamento
di fine rapporto), ma non ai fini della tredicesima.
PERMESSI RETRIBUITI
Dal 1996 (Decreto legge 645) tutte
le lavoratrici in gravidanza hanno il diritto di recarsi a fare gli esami e gli
accertamenti clinici necessari utilizzando permessi retribuiti, nel caso gli
esami siano fissati durante l'orario di lavoro.
Dopo la nascita e fino al primo anno
di vita del bambino la madre ha diritto a due periodi di riposo giornalieri, di
un'ora ciascuno, per l'allattamento. Sono completamente retribuiti e, in accordo
con il datore di lavoro, possono anche essere cumulati. Tali periodi si riducono
di mezz'ora nel caso che sul posto di lavoro esista una camera di allattamento o
un asilo nido.
Se l'orario di lavoro è un part-time
inferiore alle 6 ore, si ha diritto ad una sola ora di riposo. Una recente
sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di parto gemellare,
il riposo giornaliero deve essere raddoppiato, perché ogni bambino ha diritto
alle stesse cure da parte della mamma.
La nuova legge, inoltre, ha esteso
al padre la possibilità di effettuare i riposi giornalieri, in alternativa alla
madre lavoratrice dipendente o nelle ipotesi che la madre non sia lavoratrice
dipendente o che il figlio sia affidato al solo padre.
PERMESSI NON
RETRIBUITI
Novità anche per quanto riguarda i
permessi in caso di malattia del figlio.
La recente legge si è infatti
adeguata al numero crescente di padri che si impegnano in prima persona
all'assistenza dei figli: questi permessi non sono retribuiti e spettano ora ad
entrambi i genitori, alternativamente, e vengono concessi dal datore di lavoro
sulla base di un certificato medico che attesti la malattia del piccolo. E'
possibile avvalersi di questi permessi a prescindere dalla gravità della
malattia e una recente sentenza ha stabilito che la madre può accudire il figlio
non solo nella fase acuta, ma anche durante la convalescenza. Anche se la legge
non si esprime esplicitamente in proposito, è opinione corrente (e in tal senso
viene interpretata dai giudici) che il certificato medico possa essere redatto
da un medico scelto liberamente dalla lavoratrice, e che il datore di lavoro non
abbia diritto ad effettuare alcun controllo diretto riguardante l'effettiva
esistenza della malattia del bambino.
Il diritto a tali permessi è stato
ora esteso fino ad 8 anni di età del bambino; nel periodo da zero a 3 anni non è
previsto alcuna limitazione al numero di giorni di permesso di cui è possibile
usufruire, mentre dai 3 anni agli 8 il limite massimo è di 5 giorni lavorativi
l'anno per ciascun genitore.
Come per i periodi di astensione
facoltativa, anche in questo caso le astensioni non vengono conteggiate ai fini
delle ferie e della gratifica natalizia, ma rientrano invece nel calcolo
dell'anzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto.
QUALI DOCUMENTI
OCCORRONO?
Per usufruire dell'astensione
facoltativa le lavoratrici devono presentare all'INPS e al datore di lavoro, o
se lavorano nel settore pubblico, all'amministrazione da cui dipendono:
- certificato di assistenza al
parto, nel quale è specificata la data di nascita del bambino, entro 15 giorni
dal parto
- certificato di stato di famiglia
- domanda nella quale va specificato
il periodo richiesto |